I nuovi progressi nell’ambito della neurotecnologia ci porteranno a rivisitare alcuni diritti umani.
In uno studio dell’Institute for Biomedical Ethics dell’Università di Basilea pubblicato su Life Sciences sono state avanzate 4 proposte sui diritti umani per tutelare la libertà della nostra mente.
Tali leggi riguardano la libertà cognitiva, la privacy mentale, l’integrità mentale e la continuità psicologica. Secondo uno degli autori dello studio, Marcello Ienca, le nuove normative ci consentiranno di rifiutare la neurotecnologia coercitiva e invasiva, di tutelare la riservatezza dei dati raccolti e di proteggerci da danni fisici e psicologici derivanti da usi impropri.
Vediamo nel dettaglio queste proposte.
1. Libertà cognitiva
Di recente c’è stato un dibattito sulla definizione di “libertà cognitiva”, spesso definita anche come “autodeterminazione mentale”. Secondo il ricercatore J.C. Bublitz, la libertà cognitiva comprende 2 princìpi correlati: il diritto di usare neurotecnologie emergenti e la protezione delle persone dall’uso coercitivo di queste. In sostanza, la libertà cognitiva garantisce il diritto di decidere se alterare o meno il proprio stato mentale.
I ricercatori sostengono che la libertà cognitiva è un diritto fondamentale. Il controllo della propria coscienza e dei processi di pensiero è il substrato necessario per qualsiasi altra libertà. Il concetto di libertà cognitiva somiglia dunque a quello di libertà di pensiero che è spesso collegato alla libertà di scelta, di parola, di stampa e di religione.
La libertà cognitiva è multidimensionale. Bublitz ha evidenziato 3 dimensioni correlate ad essa.
- La libertà di cambiare la propria mente o di scegliere se e con quali mezzi cambiarla.
- La protezione dagli interventi in altre menti per difendere l’integrità mentale.
- L’obbligo etico e legale di promuovere la libertà cognitiva.
Data la sua complessità, la libertà cognitiva non può essere associata a qualche altro diritto esistente. Inoltre, dal momento che la vita cognitiva, anche se in varie forme e gradi, riguarda tutti gli esseri umani, la libertà cognitiva è coerente con la definizione dei diritti umani come diritti fondamentali inalienabili. Non importa la provenienza, la religione, l’etnia o il linguaggio: la libertà cognitiva dovrebbe essere un diritto di tutti gli esseri umani.
2. Privacy mentale
Più il tempo passa e più siamo immersi in dati e informazioni digitali. Le grandi aziende tecnologiche sfruttano alla grande quest’opportunità attraverso metodi di tracciamento e raccolta dati. Alcuni di questi metodi, inoltre, sono abbastanza discutibili. Riconoscimento facciale, videosorveglianza, spyware sono solo alcuni strumenti che mettono in pericolo la privacy dei cittadini. Molte delle informazioni raccolte riguardano le nostre attività quotidiane: lavoro, spostamenti, acquisti, navigazione sul web, eccetera.
La diffusa disponibilità di neurotecnologie ci offrirà numerose opportunità per accedere ed esercitare controllo sull’attività cerebrale. Nasceranno attività potenzialmente vantaggiose come l’automonitoraggio, il potenziamento neurale e il controllo dei computer. Il problema, però, è che questi stessi strumenti diffonderanno un’enorme varietà di informazioni del cervello al di fuori del dominio clinico. Di conseguenza, aumenteranno anche i rischi che terzi entrino in possesso di queste informazioni.
Al momento non esiste alcuna tutela giuridica o tecnica che protegga i dati del cervello dall’essere soggetti alle stesse misure legate alla violazione di privacy. Questo perché, come sostiene la professoressa di diritto e bioetica R. Alta Charo, “la tecnologia progredisce più velocemente rispetto a quanto il sistema regolatorio possa adattarsi“.
Queste capacità che ci offriranno le neurotecnologie sollevano diverse questioni. Per quali scopi e in quali condizioni le informazioni del cervello potranno essere raccolte e utilizzate? Quali componenti delle informazioni del cervello saranno legittimamente divulgate e rese accessibili ad altri? Chi avrà il diritto di accedere a tali dati (datori di lavoro, compagnie di assicurazioni, stato)? Quali limiti dovranno essere stabiliti?
La domanda da cui bisogna partire, però, è: il diritto tradizionale alla privacy coprirà anche i dati contenuti e generati dalle nostre menti? Al momento è impossibile rispondere perché non esiste consenso univoco nella letteratura legale sulla definizione di privacy. Inoltre, nel caso delle neurotecnologie non si tratterà solo del diritto di controllare l’accesso alle informazioni personali, ma anche quello ai nostri corpi e a luoghi privati.
Ecco perché sarà importante discutere anche di privacy mentale. Con la diagnostica per immagini non si possono davvero “leggere” i pensieri degli altri. Si può solo evidenziare le differenze tra le attivazioni delle diverse aree del cervello durante alcune attività cognitive. Però, anche se in maniera indiretta, questi strumenti sono in grado di rilevare con precisione alcune informazioni del cervello che appartengono alla sfera privata.
Ma in futuro cosa succederà? E se stabiliremo una legge sul diritto alla privacy mentale, tale diritto dovrà essere relativo oppure assoluto? Cioè, in certi casi il diritto dovrà essere limitato oppure no? Nel caso di un processo, ad esempio, sarà considerato legale entrare nella mente dell’imputato? Il sociologo e bioeticista Paul Root Wolpe nel 2009 aveva già le idee chiare:
“Il cranio dovrebbe essere designato come un dominio di privacy assoluta. Nessuno dovrebbe essere in grado di sondare la mente di un individuo contro la sua volontà. Non dovremmo permetterlo con un ordine del tribunale. Non dovremmo permetterlo per la sicurezza militare o nazionale. Dovremmo rinunciare all’uso della tecnologia in circostanze coercitive anche se l’utilizzo potrebbe servire al bene pubblico.”
Diversi esperti si stanno preoccupando di questo argomento da anni. Un po’ di tempo fa descrissi anche il rischio dell’hackeraggio del cervello tramite interfacce cervello-computer. Non è poi uno scenario così improbabile, a quanto pare.
3. Integrità mentale
Entrare nella testa di una persona attraverso la neurotecnologia non solo potrà costotuire una violazione di privacy, ma potrà essere anche fisicamente rischioso. Gli scienziati Marcello Ienca e Pim Haselager hanno introdotto il concetto di malicious brain-hacking per riferirsi alle attività neurocriminali che influenzano direttamente il calcolo neurale. L’intrusione forzata e l’alterazione dei processi neurali costituiscono una minaccia per l’integrità mentale.
Il diritto all’integrità fisica e mentale della persona è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (articolo 3). La disposizione si concentra in particolare su quattro requisiti: il consenso libero e informato, la non commercializzazione degli elementi corporei, il divieto delle pratiche eugenetiche e della clonazione riproduttiva umana. Non si fa alcun riferimento esplicito alle pratiche correlate alla neurotechnologia. Questo perché la Carta è stata proclamata nel 2000, quando la discussione sulle implicazioni etiche e legali della neuroscienza era in una fase molto precoce.
Oggi, però, le applicazioni della neurotechnologia aprono nuove prospettive di impatto sull’integrità personale in modo comparabile a quello della genetica e delle altre pratiche biomediche. Per questo motivo il quadro normativo dovrebbe continuare ad aggiornarsi considerando anche le neurotecnologie.
Nello studio viene proposto di colmare questo divario normativo con una riconettualizzazione del diritto all’integrità mentale. Dovremo allargare i confini del concetto di “integrità mentale” in modo da garantire il diritto di tutti gli individui di proteggere la propria dimensione mentale.
Purtroppo, le minacce all’integrità mentale non si limiteranno al malicious brain-hacking oppure a simili attività illegali. Le alterazioni mentali non autorizzate potranno emergere anche dalle applicazioni militari dell’interfaccia cervello-computer per il potenziamento dei soldati. Oppure potranno emergere dall’uso diffuso di neurostimulatori portatili o dagli interventi medici invasivi basati sulla stimolazione cerebrale profonda.
Ma forse il rischio più elevato risiederà nelle appliciazioni neurotecnologiche per la memoria. Sono state sviluppate diverse tecniche per amplificare o cancellare selettivamente i ricordi. Tali tecniche potrebbero contribuire al miglioramento del trattamento di malattie come l’Alzheimer. Allo stesso tempo, però, il loro abuso potrebbe portare a situazioni di manipolazione cerebrale e lavaggio del cervello davvero pericolose. Ad esempio, un criminale potrebbe cancellare selettivamente le memorie delle loro vittime per evitare di essere identificato o semplicemente per fare loro del male. Oppure potrebbero essere adottate da agenzie di sorveglianza e di sicurezza per cancellare memorie particolarmente scomode.
Anche qui è opportuno chiedersi se il diritto all’integrità mentale dovrà essere relativo o assoluto. In questo caso la comunità scientifica è divisa. Ingmar Persson e Julian Savulescu sostengono che, se attraverso le neurotecnologie si svilupperanno miglioramenti morali biomedici sicuri ed efficaci, dovranno essere usate in modo obbligatorio. Mark Ellegaard e Kristian Kragh scrissero che costringere i perseguitatori violenti a sottoporsi a trattamenti di miglioramento morale non dovrà essere solo moralmente permesso, ma anche obbligatorio, a condizione dell’efficacia dimostrata di tali interventi.
Queste eventuali eccezioni al diritto all’integrità mentale richiedono dunque una discussione etica e sociale. Una discussione globale, per quanto sarà possibile, al fine di determinare se e quando saranno consentite tali manipolazioni cerebrali. Certo, una procedura basata esclusivamente sull’idea de “il fine giustifica i mezzi” non è di buon auspicio.
4. Continuità psicologica
I cambiamenti nella funzione cerebrale causati dalla stimolazione cerebrale possono anche causare alterazioni involontarie in stati mentali critici per la personalità e possono quindi influenzare l’identità personale.
Ad esempio, è stato osservato che la stimolazione cerebrale può avere un impatto sulla continuità psicologica della persona, ovvero il requisito fondamentale dell’identità personale. La stimolazione neurale profonda, come riportato nella letteratura scientifica, ha portato a cambiamenti comportamentali come l’aumentato dell’impulsività e dell’aggressività o cambiamenti nel comportamento sessuale.
Nello studio i ricercatori si chiedono se questi cambiamenti di personalità indotti dalla neurostimolazione o dalla tecnologia di manipolazione della memoria potranno costituire, in alcune circostanze, una violazione di un diritto umano fondamentale. Se un bambino troverà turbanti gli effetti di una neurotecnologia, non potrà decidere da solo di farne a meno. La decisione, in questo caso, spetterà ai rappresentanti legali del paziente che potrebbero invece considerare efficace il trattamento e proseguire in quella direzione. In questa situazione, i rappresentanti legali agirebbero contro il diritto dell’individuo alla continuità psicologica.
Le violazioni di tale diritto potranno avvenire anche nell’ambito militare. Il ricercatore Laurie Pycroft di recente ha sollevato preoccupazioni per la tecnica di stimolazione cerebrale profonda perché vulnerabili ad attacchi da parte di terzi. Questo rischio legato alla modifica dell’attività cerebrale di una persona è chiamato brainjacking. Le conseguenze negative del brainjacking includono il furto di informazioni personali (violazione della privacy mentale) e la cessazione della stimolazione (violazioni del diritto all’integrità mentale).
Tuttavia, alcune conseguenze possibili del brainjacking, come l’alterazione del controllo dell’impulso, la modifica delle emozioni e l’induzione del dolore potrebbero essere raggiunte anche senza violazione della privacy e dell’integrità mentale. In questi casi la modifica non autorizzata della dimensione cognitivo-emotivo-affettiva sembra mettere a rischio un altro diritto umano: quello alla continuità psicologica.
In sostanza, il diritto alla continuità psicologica tende a preservare l’identità personale e la coerenza del comportamento dell’individuo dalla modifica non consentita da parte di terzi. Può essere considerato come l’aspetto più neurologico del diritto all’identità. L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE prevede il rispetto dello spazio privato di un individuo. Ma bisogna distinguere tra privacy e identità personale. Il diritto alla continuità psicologica non mira a prevenire solo l’accesso illimitato alle informazioni del cervello, ma anche l’alterazione indotta del funzionamento neurale.
Il diritto alla continuità psicologica è strettamente legato al diritto all’integrità mentale. Entrambi i diritti proteggeranno le persone dalle alterazioni abusive della loro dimensione mentale. Tuttavia, differiscono nella misura in cui il diritto alla continuità psicologica si applica anche a scenari emergenti che non implicano direttamente danni neurali o mentali. Al contrario, la presenza del danno è una condizione necessaria affinché un’azione possa essere considerata reato all’integrità mentale di una persona.
Dovrà essere considerato un diritto relativo o assoluto? Alcuni cambiamenti di personalità indotti dalle neurotecnologie potrebbero essere tollerati nei confronti di persone violente, assassini e pedofili. La necessità di proteggere il pubblico da individui potenzialmente pericolosi giustificherebbe tali misure. Ciò nonostante, occorre la massima cautela e un’ampia discussione pubblica prima di autorizzare l’uso di simili tecniche.
Non sottovalutiamo le neurotecnologie
Da un lato, questa innovazione tecnologica può generare immensi vantaggi per la società in generale in termini di benefici clinici, prevenzione, riduzione dei pregiudizi, uso tecnologico personalizzato, analisi di marketing, sicurezza nazionale e accuratezza giudiziaria. Ma le sue implicazioni etiche e legali restano in gran parte inesplorate.
I ricercatori che hanno contribuito allo studio ritengono che dovremo essere pronti per prevenire abusi o conseguenze negative involontarie scaturite dall’uso scorretto delle neurotecnologie. Per questo motivo hanno suggerito una riconcettualizzazione dei diritti umani esistenti e perfino la creazione di nuovi diritti umani specifici. Diritto alla libertà cognitiva, alla privacy mentale, all’integrità mentale e alla continuità psicologica.
Le tutele proposte nello studio necessitano di un dibattito approfondito per verificare la loro solidità normativa. Sarà anche necessaria una ricerca per indagare le sfere di influenza di tali diritti umani su altri livelli di diritto, come il diritto umanitario internazionale, il diritto penale, il diritto di proprietà e il diritto dei consumatori.
Lo studio delle neurotecnologie e dei loro effetti richiede un approccio multidisciplinare. Si spera che a questo dibattito parteciperanno attivamente numerosi esperti legali, neuroscienziati, sociologi, sviluppatori di tecnologie, bioeticisti e funzionari addetti alla regolamentazione.
Perché non si tratta più solo di ripristinare alcune abilità perdute. Riguarderà sempre più anche la libertà personale.
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